DIOCESI DELLA SPEZIA
S T A T U T O
Titolo I - Natura e finalità
Art. 1
§ 1. L' Istituto Superiore di Scienze Religiose “Niccolò V” della Spezia (= ISSRSP) è un istituto accademico, collegato con la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale (= FTIS), eretto dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica ( in data 31 Luglio 1986, autorizzazione alla erezione dell’istituto ed in data 28 Aprile 1988 eretto ufficialmente come sede staccata della regione ecclesiastica ligure) con decreto n.482/86/10 del 10 luglio 1986, abilitato a rilasciare titoli di studio per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche con Decreto Ministeriale 12/7/89 in applicazione D.P.R. 16/12/’85, N.751.
§ 2. L'ISSRSP è, nell'ordinamento canonico, persona giuridica pubblica, con finalità di culto e religione.
§ 3. L'ISSRSP ha la sua sede alla Spezia via Malaspina , 1.
§ 4. L’ISSRSP sta inoltrando le pratiche per il Riconoscimento Civile.
Art. 2
§ 1. Fine dell'ISSRSP è la promozione degli studi nel campo della teologia e delle scienze religiose per: la formazione di laici e di religiosi allo svolgimento dei compiti di evangelizzazione e catechesi; la preparazione dei candidati ai vari ministeri e servizi ecclesiali; la preparazione dei docenti di Religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado; l’aggiornamento teologico e culturale di laici, religiosi e sacerdoti; la cura dei rapporti con le istituzioni culturali affini, sia ecclesiastiche che civili.
§ 2. L'ISSRSP persegue le proprie finalità anzitutto: istituendo corsi accademici; promovendo iniziative di studio e ricerca; curando pubblicazioni nei campi di propria competenza.
Art. 3
La responsabilità dell’andamento e della promozione dell’ISSRSP spetta:
a) al Vescovo della Spezia , in qualità di Moderatore, per quanto riguarda, in particolare: la salvaguardia e la promozione della fede cattolica; la ricerca e la qualificazione del corpo docente; il sostegno economico dell’Istituto;
b) alla Conferenza Episcopale Italiana, d’intesa e in stretta collaborazione con la Congregazione per l’Educazione Cattolica, per quanto concerne la verifica e la supervisione circa la realizzazione delle finalità pastorali dell’ISSRSP;
c) alla FTIS in quanto garante, presso la Congregazione per l’Educazione Cattolica, del livello accademico-scientifico dell’ISSRSP e della idoneità del medesimo al perseguimento delle finalità stabilite dallo statuto.
Titolo II – Autorità accademiche
Art. 4
Gran Cancelliere, in base all’art. 4 dello statuto della FTIS, è il Vescovo della sede centrale della Facoltà Teologica. A lui spetta, d’intesa con il Moderatore dell’ISSRSP, per ciò che concerne lo stesso:
a) promuovere l’impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita;
b) richiedere alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, tramite la Conferenza Episcopale Italiana, l’erezione dell’Istituto, presentandone, per l’approvazione, lo statuto e il regolamento;
c) informare la Congregazione per l’Educazione Cattolica circa le questioni più importanti e inviare alla medesima, ogni tre anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l’attività dell’Istituto.
Al Direttore della FTIS, le cui funzioni sono precisate nell’art. 8 del relativo statuto, spetta, per ciò che concerne la vita dell’ISSRSP:
a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà per questioni riguardanti l'ISSRSP;
b) regolare, congiuntamente al Preside dell'ISSRSP, le questioni comuni;
c) presiedere, personalmente o tramite un suo delegato, le sessioni per gli esami di grado;
d) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSRSP;
e) presentare ogni tre anni al Consiglio di Facoltà una relazione sulla vita e l'attività dell'ISSRSP, preparata dal Preside dell'Istituto, per l'approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, perché sia trasmessa alla Congregazione per l'Educazione Cattolica.
Art. 7
Al Consiglio di Facoltà, la cui composizione e funzione sono precisate all’art. 11 dello statuto della FTIS, spetta, per quanto riguarda l'ISSRSP:
a) esaminare e approvare il piano degli studi e lo statuto dell'ISSRSP;
b) dare il benestare alla nomina del Direttore dell’ISSRSP;
c) esprimere il proprio giudizio circa l’idoneità dei docenti dell'ISSRSP in occasione della loro promozione a docenti stabili;
d) comprovare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell'ISSRSP, in particolare della biblioteca;
e) approvare la relazione triennale sulla vita e l'attività dell'ISSRSP preparata dal Direttore dell'Istituto e sottoposta all’approvazione del Consiglio d’Istituto;
f) proporre alla Congregazione per l'Educazione Cattolica la sospensione dell'ISSRSP qualora esso risultasse inadempiente.
Art. 8
Moderatore dell'ISSRSP è il Vescovo della Spezia, nella cui diocesi l'Istituto ha la propria sede. Al Moderatore dell’ISSRSP spetta:
a) nominare, dopo opportuna consultazione, il Direttore dell'Istituto, scelto tra i docenti stabili dell’ISSRSP;
b) nominare i docenti stabili dell'ISSRSP, concedendo la missio canonica ai docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede (cf. Cost. Apost. Sapientia christiana, art. 27 § 1; CIC, can. 812), nonché la venia docendi ai docenti che insegnano altre discipline (cf. Cost. Apost. Sapientia christiana, art. 27 § 1);
c) revocare la missio canonica e la venia docendi ai docenti che abbiano insegnato contro la dottrina cattolica o si siano mostrati non più idonei all’insegnamento;
d) approvare la nomina del Vice Direttore (nel caso ci sia) e del Segretario;
e) nominare il proprio delegato nel Consiglio d’Istituto;
f) approvare la nomina dell'Economo dell'ISSRSP;
g) nominare i due esperti nel Consiglio per gli Affari Economici;
h) approvare gli atti di straordinaria amministrazione dell'ISSRSP;
i) controfirmare i gradi accademici dell'ISSRSP, firmati dal Direttore della Facoltà Teologica, dal Preside dell'Istituto, dal Segretario dell’Istituto;
l) vigilare sull'andamento dottrinale e disciplinare dell'ISSRSP;
m) significare alla Facoltà Teologica le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure.
Art. 9
§1. Il Direttore dell'ISSRSP è nominato dal Moderatore, secondo le modalità stabilite all’art. 8a ; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
Al Direttore dell’ISSRSP compete:
a) rappresentare l’ISSRSP davanti al Moderatore, alle autorità accademiche della Facoltà Teologica e alle autorità civili; rappresentare legalmente l’ISSRSP ;
b) dirigere e coordinare l’attività dell’Istituto, particolarmente sotto l’aspetto disciplinare, dottrinale ed economico;
c) Direttore le varie sessioni del Consiglio d’Istituto e del Collegio plenario dei Docenti dell’ISSRSP; presiedere la Commissione di Qualificazione dei Docenti;
d) nominare i docenti non stabili, con il consenso del Moderatore, informando il Consiglio d'Istituto;
e) nominare il Vice Direttore (nel caso sia necessario) e il Segretario dell’ISSRSP, con il beneplacito del Moderatore;
f) nominare il Bibliotecario, con il beneplacito del Moderatore, sentito il parere del Consiglio d’Istituto;
g) svolgere gli atti di ordinaria amministrazione dell’ISSRSP;
h) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio degli Affari Economici;
i) dirigere personalmente, o tramite un suo delegato, l’attività degli Officiali e del personale ausiliario dell’ISSRSP;
l) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;
m) controfirmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSRSP, firmati dal Preside della Facoltà Teologica e dal Segretario dell’ISSRSP;
n) redigere le informazioni sull'andamento dell'ISSRSP da inviare annualmente al Preside della Facoltà;
o) redigere la relazione triennale sulla vita e l’attività dell’ISSRSP e, dopo averla sottoposta all’approvazione del Consiglio d’Istituto, presentarla al Preside della Facoltà Teologica;
p) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio dell’ISSRSP, la soluzione al giudizio della Facoltà Teologica;
§ 2. Nell’esercizio delle sue funzioni il Direttore è assistito dal Vice Direttore (nel caso ci sia). Il Vice Direttore sostituisce il Direttore quando è impossibilitato a svolgere i propri compiti, esercita le funzioni a lui esplicitamente delegate, riferisce al Direttore sulle attività svolte. Il Vice Direttore è nominato secondo le modalità stabilite dall’art.9 §1 e.
§ 1. Il Consiglio d’Istituto dell’ISSRSP è composto dal Direttore dell’ISSRSP, dal Vice Direttore (nel caso ci sia), da un delegato del Moderatore, dal Preside della Facoltà Teologica o da un suo delegato, da tutti i docenti stabili, da due rappresentanti dei non stabili eletti dai loro colleghi, da due studenti ordinari, eletti all’inizio di ogni anno accademico dall’assemblea degli studenti, dal Segretario con compiti di attuarlo.
§ 2. Al Consiglio d’Istituto dell’ISSRSP spetta:
a) stabilire il piano degli studi e il testo dello statuto dell’ISSRSP, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Facoltà;
b) approvare la relazione triennale sulla vita e sull’attività dell’ISSRSP preparata dal Direttore;
c) affrontare le principali questioni attinenti l’attività dell’ISSRSP;
d) esprimere il proprio parere circa la nomina del Bibliotecario;
e) essere informato circa la nomina dei docenti non stabili;
f) organizzare ed attuare, sotto la guida del Direttore, le attività dell’ISSRSP;
g) formulare proposte per un continuo miglioramento delle attività dell’ISSRSP;
h) stabilire il numero di posti dei docenti stabili della sede, come da art.13 § 2.
§ 3. Il Consiglio è convocato dal Direttore dell’ISSRSP almeno due volte all’anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.
§ 4. La Commissione di Qualificazione dei Docenti è presieduta dal Direttore dell’ISSRSP ed è composta dal Preside della FTIS o da un suo delegato, da un docente designato dal Moderatore e dai docenti stabili dell’ISSRSP.
§ 5. Alla Commissione di Qualificazione dei Docenti spetta la valutazione dei docenti stabili e la designazione dei docenti ordinari e straordinari che saranno nominati dal Moderatore.
Art. 11
Tutti i Consigli possono deliberare solo se è presente la maggioranza dei membri; le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti; è richiesto lo scrutinio segreto per deliberazioni concernenti questioni relative alle persone; in caso di elezioni si procede a norma del can. 119,1° del CIC, sempre a scrutinio segreto.
Titolo III - Docenti
Art. 12
I docenti dell’ISSRSP devono soddisfare le condizioni stabilite dalla Costituzione Apostolica Sapientia christiana (cf. artt. 22-30) e dalle annesse Ordinationes (cf. artt. 16-23), soprattutto per quanto concerne la loro cooptazione e promozione.
Art. 13
§ 1. I docenti dell'ISSRSP si distinguono in docenti stabili, che possono essere ordinari e straordinari, e non stabili, che possono essere incaricati, assistenti o invitati.
§ 2. Il numero dei docenti stabili è di cinque, uno per ogni area disciplinare ( Scrittura, Dogmatica, Morale-Pastorale, Filosofia, Scienze Umane); la posizione dei docenti stabili è soggetta a verifica ogni quattro anni.
Art. 14
§ 1. Per la cooptazione e la promozione dei docenti dell'ISSRSP si applicano le condizioni stabilite dalla Costituzione Apostolica Sapientia christiana e dalle annesse Ordinationes. I docenti stabili devono essere in possesso del congruo Dottorato. Gli altri docenti dovranno avere almeno la Licenza in una disciplina ecclesiastica o una Laurea specialistica (o equivalente).
§ 2. I docenti stabili, al termine dell'anno accademico nel quale hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano dall'ufficio.
§ 3. Ai docenti ordinari, che a motivo di assunzione di un altro ufficio o per malattia o per età cessano dall'insegnamento, è conferito il titolo di docenti emeriti; gli altri docenti, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d'Istituto.
§ 4. I docenti emeriti e i docenti già incaricati possono essere invitati per l'insegnamento di singoli corsi fino all'età di settantacinque anni.
Art. 15
§1. Tutti i docenti devono sempre distinguersi per idoneità scientifico-pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, impegno alla collaborazione, così da poter efficacemente contribuire al perseguimento delle finalità dell'ISSRSP. L'insegnamento dovrà essere improntato all'adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica.
§ 2. I docenti di discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede, la missio canonica dal Moderatore (cf. Cost. Apost. Sapientia christiana, art. 27 § 1; CIC, can. 812);
§ 3. I docenti che insegnano altre discipline devono ricevere la venia docendi dal Moderatore (cf. Cost. Apost. Sapientia christiana, art. 27 § 1).
§ 4. Il Moderatore può privare della missio canonica o della venia docendi il docente che abbia insegnato contro la dottrina cattolica o si sia mostrato non più idoneo all'insegnamento, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall'art. 22 delle Ordinationes della Costituzione Apostolica Sapientia christiana.
Art. 16
§ 1. I docenti ordinari sono professori destinati a titolo definitivo e a tempo pieno all'ISSRSP. Essi si occupano della ricerca scientifica, attendono all'insegnamento e all'assistenza degli studenti, partecipano attivamente alla vita accademica e in particolare agli organismi collegiali.
§ 2. I docenti ordinari sono nominati dal Moderatore, sentita la FTIS e sentito il Consiglio d’Istituto e dopo la designazione da parte della Commissione di Qualificazione dei Docenti (cf.art.10, § 4 e 5).
§ 3. I requisiti per essere promosso a docente ordinario, oltre a quelli previsti per essere docente straordinario, sono: avere insegnato con efficacia almeno tre anni come docente straordinario la disciplina al cui insegnamento è chiamato; avere pubblicato lavori scientifici che segnino un progresso nella disciplina insegnata; avere il consenso scritto del proprio Ordinario o del proprio Superiore.
Art. 17
§ 1. I docenti straordinari sono professori destinati a tempo pieno all'ISSRSP.
§ 2. I docenti straordinari sono nominati dal Moderatore, sentita la FTIS e il Consiglio di Sede e dopo la designazione da parte della Commissione di Qualificazione dei Docenti (cf.art.10, § 4 e 5).
§ 3. I requisiti per essere nominato docente straordinario sono: distinguersi per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica; avere conseguito il Dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta o un titolo equipollente; avere dimostrato attitudine all'insegnamento universitario mediante un sufficiente tirocinio (almeno tre anni); avere dimostrato attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche; avere il consenso scritto del proprio Ordinario o del proprio Superiore.
§ 4. L’incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l’adeguato svolgimento.
Art. 18
§ 1. I docenti non stabili – incaricati, assistenti o invitati – sono docenti ai quali è affidato un incarico annuale di insegnamento, rinnovabile in rapporto alle esigenze dell'ISSRSP. Devono essere in possesso della Licenza in una disciplina ecclesiastica o di una Laurea specialistica (o equivalente) e devono essere capaci di indagine scientifica ed avere buone attitudini all'insegnamento.
§ 2. La nomina dei docenti non stabili è fatta dal Preside, con il consenso del Moderatore e informando il Consiglio d'Istituto.
Art. 19
§ 1. Il Collegio plenario dei Docenti dell'ISSRSP è composto da tutti i docenti stabili e non stabili. Può essere convocato dal Direttore dell'ISSRSP che lo presiede. Vi partecipa anche il Preside della FTIS, di persona o tramite un suo delegato, con pieno diritto di voto. Vi partecipano, senza diritto di voto, gli Officiali. Il Collegio può essere convocato straordinariamente su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri effettivi.
§ 2. Spetta al Collegio plenario dei Docenti dell’ISSRSP , recepite le indicazioni del Consiglio d’Istituto:
a) formulare proposte circa la programmazione generale dei corsi;
b) esprimere valutazioni sull’andamento generale dei corsi;
c) eleggere i due rappresentanti dei docenti non stabili membri del Consiglio d’Istituto;
d) eleggere tra i docenti un rappresentante nel Consiglio degli Affari Economici;
e) predisporre i programmi delle materie, gli orari delle lezioni, il calendario degli esami, gli aggiornamenti della biblioteca e del materiale didattico ed in genere tutto ciò che attiene al proficuo svolgimento dell'attività accademica dell'ISSRSP;
f) esprimere valutazioni sull’andamento delle classi e sul rendimento degli studenti.
Titolo IV - Officiali
Art. 20
§ 1. Il Segretario è nominato dal Direttore dell'ISSRSP, con il beneplacito del Moderatore.
§ 2. Il Segretario, nella sua qualità di responsabile della segreteria, svolge le seguenti funzioni:
a) assolve le mansioni burocratiche dell'ISSRSP, secondo le indicazioni del Direttore;
b) cura il protocollo e l'archivio;
c) prepara e attesta i documenti da sottoporre alla firma delle autorità competenti;
d) cura la preparazione e la stampa del calendario e dell’annuario accademico;
e) presenzia alle riunioni del Consiglio d'Istituto e del Collegio Plenario dei Docenti, dei quali redige e conserva i verbali.
Art. 21
§ 1. Il Bibliotecario è nominato dal Direttore, con il beneplacito del Moderatore, sentito il Consiglio d'Istituto.
§ 2. Sono compiti del Bibliotecario:
a) curare la buona tenuta dei libri , delle riviste e degli schedari;
b) tenere aggiornato il libro dei nuovi accessi e dei prestiti;
c) suggerire al Direttore dell'ISSRSP gli opportuni acquisti.
Titolo V - Studenti
Art. 22
§ 1. In conformità alle norme stabilite dalla Costituzione Apostolica Sapientia christiana (cf. artt. 31-35) e dalle annesse Ordinationes (cf. artt. 24-27), possono frequentare i corsi dell’ISSRSP tutti coloro che, forniti di regolare attestato, idonei per condotta morale e per i precedenti studi, desiderino avere una qualificata preparazione nelle discipline teologiche e nelle scienze religiose.
§ 2. Gli studenti possono essere ordinari, straordinari e uditori. Tutti devono osservare fedelmente le norme dell’ISSRSP circa l’ordinamento generale e la disciplina – in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami – come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita dell’Istituto. Essi, inoltre, partecipano alla vita dell’Istituto nei modi determinati dal presente statuto e dal regolamento.
§ 3. Vengono considerati studenti fuori corso gli studenti ordinari e straordinari che hanno concluso la frequenza ai corsi, ma devono completare le prove d'esame previste dal piano di studi, oppure devono motivatamente sospendere la frequenza per non più di due anni consecutivi. Gli studenti possono restare nell'Istituto come fuori corso per un massimo di cinque anni dopo la conclusione della frequenza.
Art. 23
§ 1. Gli studenti ordinari sono quelli che, aspirando a conseguire i gradi accademici, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dall’ISSRSP, con il regolare superamento dei relativi esami
§ 2. Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce al Diploma in Scienze Religiose, è necessario aver conseguito il titolo di studio prescritto per l’ammissione all’Università di Stato. A discrezione del Direttore dell’Istituto, potrà essere richiesta allo studente la frequenza di alcuni corsi integrativi, con il regolare superamento dei rispettivi esami.
§ 3. Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce al Magistero in Scienze Religiose, è necessario essere in possesso del Diploma in Scienze Religiose.
Art. 24
§ 1. Sono studenti straordinari coloro che, o perché privi del suddetto titolo di ammissione all’Università di Stato o perché non aspiranti al grado accademico, frequentano tutti gli insegnamenti predisposti dall’ISSRSP, con relativo esame, ma senza conseguire i gradi accademici.
§ 2. Per essere iscritto come studente straordinario è necessario che lo studente dimostri di avere idoneità a frequentare i corsi. Il Direttore potrà richiedere che sia sostenuto un esame di ammissione.
§ 3. Il curriculum degli studenti straordinari può essere valutato ai fini del passaggio a studenti ordinari solo qualora, in itinere, lo studente entrasse in possesso delle condizioni previste dall’art. 23.
Art. 25
Sono studenti uditori coloro che, avendone la necessaria preparazione e con il consenso del Direttore dell’Istituto, sono ammessi a frequentare alcuni corsi dell’ISSRSP, con possibilità di sostenere i relativi esami.
Art. 26
Per essere ammessi agli esami è necessario che lo studente abbia seguito i singoli corsi con una frequenza non inferiore ai due terzi.
Art. 27
Gli studenti durante la loro permanenza in Istituto possono riunirsi in assemblea, in sedi e orari concordati con la Presidenza, comunque fuori dai tempi di lezione. Eleggono i loro delegati, secondo le modalità definite nell'apposito regolamento.
Art. 28
§ 1. Gli studenti provenienti da istituzioni accademiche, come Università, Facoltà Teologiche, Seminari Teologici, Istituti Superiori di Scienze Religiose, possono chiedere il riconoscimento dei corsi svolti e degli anni di studio ivi regolarmente compiuti. Possono essere riconosciuti anni di frequenza, corsi ed esami che, per piano generale, ore complessive di lezione, programmi analitici e testi adottati, corrispondano ai corsi del piano di studi dell'ISSRSP. La regolarità della frequenza, le caratteristiche del corso e la votazione conseguita, devono risultare da un'autentica dichiarazione della segreteria dell'Istituto di provenienza.
§ 2. La valutazione degli studi svolti in altri Istituti, il riconoscimento degli anni e dei singoli corsi frequentati, l'elaborazione del piano di studio particolare spetta al Direttore dell’Istituto.
§ 3. L'accertamento della preparazione degli studenti privi di titolo di studio è fatta in base alla documentazione scolastica richiesta e al colloquio con il Direttore.
Art. 29
§ 1. Per gravi infrazioni alla disciplina gli studenti sono passibili delle sanzioni e delle procedure previste all’art. 29 dello statuto della FTIS.
§ 2. Nei casi più gravi e urgenti il Direttore dell’Istituto può sospendere ad tempus lo studente, finché non sia concluso il procedimento previsto.
Titolo VI - Ordinamento degli studi
Art. 30
§ 1. L’ISSRSP prevede un curriculum di studi della durata di cinque anni, strutturato in due cicli: il primo ciclo, della durata di tre anni, al termine del quale si consegue il Diploma in Scienze Religiose e il secondo ciclo, della durata di due anni, al termine del quale si consegue il Magistero in Scienze Religiose.
§ 2. Il numero complessivo delle ore di insegnamento non sarà inferiore a 1260 nel primo ciclo (pari a 105 crediti ecclesiastici e a 180 european credits transfer system) e a 840 nel secondo ciclo (pari a 70 crediti ecclesiastici e a 120 european credits transfer system).
§ 3. Il secondo ciclo prevede due indirizzi di specializzazione, uno pedagogico-didattico ed uno pastorale-catechetico-liturgico. I corsi, i seminari, i laboratori e i tirocini dei due indirizzi sono specificati nel piano di studi.
§ 4. I corsi possono essere attivati solo se vi sono iscritti almeno dodici studenti ordinari o straordinari.
Art. 31
§ 1. Nel primo ciclo vengono trattate tutte le fondamentali discipline filosofiche e teologiche, in modo tale che al titolo conclusivo del Diploma in Scienze Religiose corrisponda la completezza del percorso. Il programma degli studi del primo ciclo prevede le seguenti discipline:
a) Storia della filosofia e Filosofia sistematica;
b) Introduzione alla Sacra Scrittura e Sacra Scrittura;
c) Introduzione alla Teologia e Teologia fondamentale;
d) Teologia dogmatica;
f) Teologia morale e Teologia spirituale;
g) Teologia liturgica e Teologia pastorale;
h) Patrologia e Storia della Chiesa;
i) Diritto Canonico ed Ecumenismo;
l) Introduzione alle Scienze umane.
§ 2. Nel secondo ciclo, oltre ai corsi riferiti ad alcune delle menzionate discipline, in specie quelle propriamente teologiche, alle esercitazioni, ai corsi opzionali e ai seminari, devono essere proposti i corsi delle discipline caratterizzanti l’indirizzo specialistico, come per esempio:
a) Pastorale e Catechetica;
b) Liturgia;
c) Teologia delle Religioni e Storia delle Religioni;
d) Scienze della Religione;
d) Scienze umane (Pedagogia, Psicologia, Sociologia);
d) Didattica generale e didattica dell’Insegnamento della Religione Cattolica;
e) Teoria della scuola e legislazione scolastica;
f) Vita religiosa.
§ 3. Possono essere previste anche discipline complementari e opzionali (ad es.: Latino e lingue bibliche; Dottrine politiche; Dottrine economiche; Letteratura religiosa; Arte; Storia locale).
Art. 32
Il profitto degli studenti è verificato attraverso esami relativi alle singole discipline. Nell'anno accademico sono previste tre sessioni ordinarie di esami, che possono avere più appelli. La valutazione degli esami è espressa in trentesimi. Per essere ammesso all'esame lo studente deve essere in regola con la frequenza e con gli obblighi amministrativi. La domanda di ammissione ai singoli esami deve essere fatta nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento.
Titolo VII - Gradi accademici
Art. 33
I gradi accademici, conferiti dalla FTIS, sono il Diploma in Scienze Religiose, al termine del primo ciclo, e il Magistero in Scienze Religiose, con i due diversi indirizzi pedagogico-didattico e pastorale-catechetico-liturgico, al termine del secondo ciclo.
I requisiti per conseguire il Diploma in Scienze Religiose sono:
a) aver frequentato il primo ciclo triennale di studi ed avere superato le verifiche di profitto prescritte;
b) attestare la conoscenza di una lingua straniera;
c) aver, secondo le norme previste, composto un elaborato scritto e/o svolto una prova orale che mostri la capacità di impostare e svolgere l’argomento scelto o assegnato e di condurre una ricerca scientifica.
I requisiti per conseguire il Magistero in Scienze Religiose sono:
a) aver frequentato il primo e il secondo ciclo di studi, della durata complessiva di cinque anni, ed avere superato le verifiche di profitto prescritte;
b) attestare la conoscenza di due lingue straniere;
c) aver, secondo le norme previste, composto e discusso un elaborato scritto che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto e la capacità di sottoporlo a pubblica discussione.
Il Preside della FTIS, dopo attenta valutazione del curriculum di studi e dopo aver stabilito un apposito programma integrativo, può ammettere uno studente in possesso del Magistero in Scienze Religiose che ne faccia richiesta all’esame di Baccalaureato in Teologia.
Titolo VIII - Sussidi didattici
La sede dell’ISSRSP deve essere fornita di adeguate strutture logistiche, didattiche e informatiche per assolvere alle necessità legate all’insegnamento, ai lavori seminariali, alle esercitazioni, ai laboratori, ai tirocini e alle funzioni di segreteria e di archiviazione.
Art. 38
§ 1. L'ISSRG possiede una Biblioteca fornita e aggiornata di libri, pubblicazioni periodiche, supporti multimediali e di un collegamento “in rete” con la FTIS, secondo le necessità specifiche dell'Istituto.
§ 2. Sono previsti accordi con le più vicine e importanti Biblioteche ecclesiastiche, per consentire ai docenti e agli studenti dell’ISSRG un facile accesso ai servizi da esse offerti.
Titolo IX - Amministrazione e Patrimonio
Art. 39
§ 1. La conduzione economica e amministrativa dell’ISSRSP è autonoma rispetto a quella della FTIS.
§2. La sede dell’ISSRSP si attiene, per la conduzione economica e amministrativa, alla normativa prevista nello statuto dell’Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto.
§ 1. Il Consiglio per gli Affari Economici è composto: dal Direttore dell'ISSRSP con funzioni delegabili di Presidente; da un docente designato dai docenti dell'Istituto; e da due esperti, nominati dal Vescovo Diocesano.
§ 2. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
§ 3. Il Consiglio è convocato dal Presidente due volte l'anno, e ogni volta che egli lo ritiene opportuno o lo richiedono per iscritto almeno due membri. La convocazione avviene tramite avviso scritto da far pervenire con congruo anticipo rispetto alla data della seduta.
§ 4. Il Consiglio può deliberare solo se è presente la maggioranza dei membri; le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.
Al Consiglio per gli Affari Economici compete:
a) deliberare gli atti di amministrazione straordinaria su proposta del Presidente;
b) approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
c) promuovere iniziative per il reperimento di fondi.
Art. 42
§ 1. Qualora le circostanze lo suggeriscano, il Preside dell’ISSRSP, con il consenso del Moderatore, può nominare l’Economo.
§ 2. Compiti specifici dell'Economo, secondo le indicazioni del Direttore e del Consiglio per gli Affari Economici, sono:
a) collaborare nella gestione economica dell'ISSRSP nell'ambito del bilancio ;
b) provvedere a tutti gli adempimenti di natura economica e fiscale;
c) curare la redazione dei registri contabili;
d) compilare i bilanci preventivo e consuntivo;
e) presenziare alle sedute del Consiglio per gli Affari Economici in qualità di segretario e redigere il verbale.
Art. 43
Per la validità degli atti di amministrazione straordinaria è necessaria:
a) la licenza dell'Ordinario della Spezia , ai sensi del can. 1281 del Codice di Diritto Canonico;
b) la licenza del Vescovo della Spezia per gli atti di alienazione di valore compreso tra la somma minima e quella massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana, ai sensi dei cann. 1292 e 1295 del Codice di Diritto Canonico;
c) la licenza della Santa Sede per gli atti di alienazione superiori alla somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Art. 44
L'esercizio finanziario dell' Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto ha inizio il primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.
Art. 45
§ 1. Il patrimonio iniziale dell'ISSRSP è costituito dalla somma di euro 25.000,00 (venticinquemila/00). Esso potrà essere incrementato da lasciti o donazioni che perverranno a tale scopo.
§ 2. I mezzi finanziari occorrenti per la gestione sono costituiti dai contributi dell’Diocesi, dalle rendite patrimoniali, dai proventi delle attività istituzionali, da oblazioni di persone fisiche o di enti pubblici e privati.
Art. 46
In caso di estinzione o di revoca del riconoscimento civile dell'Ente, il patrimonio dell'ISSRSP sarà devoluto ad enti similari a giudizio del Vescovo della Spezia.
Art. 47
Per quanto non espressamente stabilito nel presente statuto valgono le norme canoniche e civili vigenti.
Eventuali modifiche al presente statuto dovranno essere proposte dal Consiglio d’Istituto all’esame del Consiglio di Facoltà, per essere poi inviate alla Congregazione per l’Educazione Cattolica per la definitiva approvazione.
Titolo X - Norme transitorie
Art. 49
Il passaggio degli studenti dagli attuali corsi di studio al nuovo piano di studi dell’ISSRSP sarà stabilito dal Direttore, dopo attenta valutazione del curriculum svolto e degli esami superati, in base a criteri che saranno concordati con il Preside della FTIS.